VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Visti gli articoli 256, 2° capoverso, 258 e 262 del Codici penale; Vista la legge 2 giugno 1930-VIII, n. 1139, sulla disciplina e controllo della produzione cartografica; Visti i Regi decreti 28 settembre 1934-XII, n. 1728, e 5 dicembre 1935-XIV, n. 2311, relativi al divieto di divulgazione di notizie di interesse militare; Visto il R. decreto 22 luglio 1939-XVII, n. 1732, sulla esecuzione e la diffusione di rilevamenti aerofotogratici, aerocinematogratici e aerofotogrammetrici per conto di privati o di enti nazionali o stranieri; Visti il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, relativo all'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, e il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, relativo all'ordinamento e amministrazione dell'Africa, Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285; Visto il R. decreto 30 dicembre 1940-XIX, n. 2011, relativo a tutti i poteri civili e militari conferiti al Governatore dei Possedimenti; Ritenuta l'opportunita' di aggiornare, integrare e raccogliere in unico testo le norme concernenti il divieto di divulgazione di notizie di carattere militare, e di estendere altresi' tale divieto alla materia che, direttamente o indirettamente, abbia attinenza con la difesa, nonche' con la produzione industriale bellica, e, in generale, con gli approvvigionamenti interessanti l'efficienza bellica del Paese; Ritenuta la necessita' di dettare norme particolari, intese ad assicurare, ai fini della tutela del segreto, l'esercizio di una rigorosa vigilanza sugli atti, documenti ed oggetti relativi; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. (Notizie di cui e' vietata la divulgazione). E' vietata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 256, secondo capoverso, 258 e 262 del Codice penale, e per la parte che concerne le Amministrazioni militari e gli Enti statali preposti alla vigilanza della produzione industriale bellica, la divulgazione, all'interno e all'estero, delle notizie indicate nell'allegato al presente decreto. Mediante separati provvedimenti da portarsi a conoscenza del pubblico ed anche con semplice diffida agli interessati qualora il divieto debba imporsi soltanto a determinati enti e persone, l'autorita' competente puo' estendere il divieto di divulgazione anche a notizie non indicate nell'allegato.