VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Visti gli articoli 256, 2° capoverso, 258 e 262 del Codici penale; 
 
  Vista la legge 2 giugno 1930-VIII,  n.  1139,  sulla  disciplina  e
controllo della produzione cartografica; 
 
  Visti i Regi decreti 28 settembre 1934-XII, n. 1728, e  5  dicembre
1935-XIV, n. 2311, relativi al divieto di divulgazione di notizie  di
interesse militare; 
 
  Visto il R. decreto 22 luglio 1939-XVII, n. 1732, sulla  esecuzione
e la diffusione di rilevamenti aerofotogratici, aerocinematogratici e
aerofotogrammetrici per conto  di  privati  o  di  enti  nazionali  o
stranieri; 
 
  Visti il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n.  2012,  relativo
all'ordinamento   organico   per   l'amministrazione   della   Libia,
convertito  nella  legge  11  aprile  1935-XIII,  n.  675,  e  il  R.
decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, relativo all'ordinamento e
amministrazione dell'Africa,  Orientale  Italiana,  convertito  nella
legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285; 
 
  Visto il R. decreto 30 dicembre 1940-XIX, n. 2011, relativo a tutti
i poteri civili e militari conferiti al Governatore dei Possedimenti; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di aggiornare, integrare e  raccogliere  in
unico testo le  norme  concernenti  il  divieto  di  divulgazione  di
notizie di carattere militare, e di estendere altresi'  tale  divieto
alla materia che, direttamente o indirettamente, abbia attinenza  con
la difesa, nonche' con  la  produzione  industriale  bellica,  e,  in
generale,  con  gli  approvvigionamenti   interessanti   l'efficienza
bellica del Paese; 
 
  Ritenuta la necessita' di  dettare  norme  particolari,  intese  ad
assicurare, ai fini della tutela  del  segreto,  l'esercizio  di  una
rigorosa vigilanza sugli atti, documenti ed oggetti relativi; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per
l'aeronautica, di intesa con i Ministri Segretari di  Stato  per  gli
affari esteri, per l'Africa Italiana e per la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
            (Notizie di cui e' vietata la divulgazione). 
 
  E' vietata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 256,  secondo
capoverso, 258 e 262 del Codice penale, e per la parte  che  concerne
le  Amministrazioni  militari  e  gli  Enti  statali  preposti   alla
vigilanza della  produzione  industriale  bellica,  la  divulgazione,
all'interno e all'estero, delle  notizie  indicate  nell'allegato  al
presente decreto. 
 
  Mediante  separati  provvedimenti  da  portarsi  a  conoscenza  del
pubblico ed anche con semplice diffida agli  interessati  qualora  il
divieto  debba  imporsi  soltanto  a  determinati  enti  e   persone,
l'autorita' competente puo'  estendere  il  divieto  di  divulgazione
anche a notizie non indicate nell'allegato.